Art. 1 - VENDITA : Ogni vendita si intende fatta salvo approvazione di NUOVE  ENERGIE   s.r.l.

Art. 2 - PATTO  DI  RISERVATO  DOMINIO : La vendita del macchinario è sottoposta all’esplicito patto di riservato dominio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1523 e ss. c.c. e il cliente acquisterà così la proprietà del macchinario con il pagamento dell’ultima rata/del saldo del prezzo di vendita concordato.
Fino al pagamento totale del prezzo il Cliente non potrà pertanto vendere, donare, locare permutare, alienare, costituire in pegno, sequestro ed in alcun modo alterare o vincolare la macchina in oggetto. Con la consegna del macchinario tutti i rischi saranno assunti dal Cliente e perciò in caso di furto, danneggiamento, incendio, e ogni altro caso fortuito, il Cliente sarà tenuto a corrispondere a NUOVE ENERGIE Srl l’intero saldo del prezzo concordato, rimossa sin d’ora ogni eccezione contraria.
Il Cliente dovrà tenere in perfetta efficienza la macchina e ne assume tutti i rischi e pericoli, anche per i casi fortuiti e di forza maggiore, obbligandosi a denunciare immediatamente a NUOVE ENERGIE Srl. Attraverso raccomandata a/r entro due giorni dall’atto compiuto, le eventuali azioni conservative e/o esecutive promosse da terzi e/o dopo essersi accertato che sia stata inserita nel verbale giudiziario la sua dichiarazione affermante la riserva di proprietà.
In caso di mancato pagamento di una o più rate, anche non consecutive, che eccedano complessivamente l’ottava parte del prezzo dovuto per sorte capitale, questo contratto sarà risolto di diritto, senza necessità di pronuncia del Giudice. Per detta ipotesi e comunque per ogni caso di inadempimento, NUOVE ENERGIE Srl avrà diritto di riottenere il possesso della macchina e di quant’altro in calce descritto.
Le rate riscosse resteranno acquisite alla venditrice a titolo di indennità nei limiti del danno subito, salva l’eventuale eccedenza.
Rimane fermo del pari il diritto di NUOVE ENERGIE Srl ad ottenere, qualora non intenda valersi della clausola risolutiva espressa, il pagamento di tutto il residuo sino a quel momento dovuto.

Art. 3 - ANTICIPI : Gli anticipi che accompagnano le ordinazioni sono sempre infruttiferi.

Art. 4 - MODIFICHE  ALLA  COSTRUZIONE : Illustrazione, pesi, misure, portate ed ogni altro dato dei cataloghi e listini  NUOVE  ENERGIE  s.r.l. sono indicativi / non definitivi. NUOVE  ENERGIE  s.r.l. ha facoltà di apportare di sua iniziativa quelle modifiche che a suo giudizio comportano migliorie, senza dare avviso al CLIENTE. In tal caso nessun addebito verrà conteggiato.

Art. 5 - PREZZI : I prezzi si intendono stabiliti esclusivamente per la fornitura di cui al contratto. I prezzi stabiliti in contratto si intendono riferiti ai costi delle materie prime, della manodopera, ecc., vigenti alla data della stipulazione del contratto. Variazioni in aumento dei costi daranno luogo a proporzionale maggiorazione anche con effetto retroattivo ed anche se la fornitura è stata parzialmente eseguita. Eventuali errori di compilazione dei prezzi sono rettificabili con una comunicazione scritta che NUOVE  ENERGIE  s.r.l. trasmetterà al  CLIENTE  appena rilevato l’eventuale errore. Nel caso in cui il  CLIENTE  non riconosca l’errore notificato, NUOVE  ENERGIE  s.r.l. si riserva di sospendere la fornitura di quello o di quegli oggetti senza che il  CLIENTE  possa richiedere alcun risarcimento. Qualora la fornitura sia stata parzialmente o totalmente eseguita, il  CLIENTE,  non disposto a riconoscere quanto comunicato, si impegna alla restituzione di quegli oggetti forniti da NUOVE  ENERGIE  s.r.l.

Art. 6 - CONSEGNE : La consegna della merce è fissata presso la sede di NUOVE  ENERGIE  s.r.l. salvo patto contrario, e si intende eseguita all’atto della comunicazione di merce pronta o all’atto della consegna al vettore. Da tale momento ogni rischio, onere e spesa sono a carico del  CLIENTE. La merce, anche se venduta franco destino ed anche se priva di imballaggio, è spedita a rischio e pericolo del  CLIENTE. Mancando istruzioni del  CLIENTE  su speciali modalità di spedizione, la merce viene spedita nel modo ritenuto più opportuno da NUOVE  ENERGIE  s.r.l. I reclami per avarie, ammanchi, smarrimenti, ecc., devono essere immediatamente esposti al vettore, essendone egli l’unico responsabile, dato che NUOVE  ENERGIE  s.r.l. è liberata da ogni responsabilità nel momento in cui la merce viene consegnata ad altri.
Il tempo per la consegna dei materiali è sempre inteso in “giorni lavorativi”. Nel caso in cui il  CLIENTE  non fosse pronto a ricevere la merce in consegna per motivi non causati da NUOVE  ENERGIE s.r.l., la stessa potrà emettere fattura e dare corso ai pagamenti dopo aver comunicato al  CLIENTE  l’avviso di merce pronta. Nel caso di vendita di solo materiale la fattura sarà per il totale dell’importo pattuito; nel caso di impianti che comprendono anche il montaggio dei materiali, la fattura sarà di acconto e pari al 70% dell’importo pattuito.

Art. 7 - GARANZIA : Le nostre forniture sono garantite per 12 (dodici) mesi dalla data di installazione e comunque non oltre 18 (diciotto) mesi dalla data di consegna, contro difetti di fabbricazione o guasti imputabili a difetti di fabbricazione, con esclusione dei componenti elettrici, lubrificanti, vernici, eventuali parti in vetro e dei componenti soggetti ad usura ed a normale deterioramento e fatte salve in ogni caso ulteriori espresse esclusioni comunicate di volta in volta da NUOVE ENERGIE Srl. Nello Sgrigliatore da canale Vanguard®, Microfiltro Conoscreen® e nel Microfiltro Ultrascreen® elementi filtranti, boccole, reti filtranti e guarnizioni non sono coperte da garanzia, in quanto parti soggette ad usura.
La garanzia decade automaticamente nei seguenti casi:

  • montaggio o funzionamento dei macchinari in contrasto con le indicazioni riportate nei  manuali di uso e manutenzione del venditore
  • manomissione dei macchinari o intervento di meccanici non autorizzati
  • asportazione della targa di riconoscimento del produttore (NUOVE  ENERGIE Srl) riportante i dati identificativi dei macchinari, nonché il numero di matricola
  • sospensione o mancato pagamento alle scadenze pattuite da parte dell’acquirente
  • mancata comunicazione di “utilizzo intensivo” della macchina (per utilizzo intensivo si intende un uso superiore al “periodo di uso standard giornaliero” che viene fissato in ore 12 al giorno).

Nel caso di prestazioni in garanzia, NUOVE  ENERGIE Srl provvederà alle sostituzioni o riparazioni dei pezzi avariati o difettosi presso il cliente o nella propria sede; mentre restano a carico dell’acquirente manodopera, viaggi, trasferte ed eventuali trasporti. Per quanto non espressamente previsto, si applica l’art. 1495 c.c.

Art. 8 - RESPONSABILITA’ : Si rifiuta espressamente qualunque responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti causati al CLIENTE  nell’uso delle macchine o degli impianti.

Art. 9 - MONTAGGIO : Il montaggio è escluso dal prezzo della fornitura. Su richiesta del  CLIENTE,  NUOVE  ENERGIE  s.r.l. può assumersi l’incaico del montaggio da effettuare con proprio personale. Ogni qualsiasi spesa e responsabilità per danni conseguenti alle operazioni di montaggio ricade sul  CLIENTE  richiedente.

Art. 10 - SPESE  AGGIUNTIVE : Verranno addebitati eventuali sopralluoghi richiesti a NUOVE  ENERGIE  s.r.l. ed inutilmente effettuati a causa del mancato approntamento, da parte del  CLIENTE,  delle opere occorrenti per l’installazione dell’impianto. Tali addebiti saranno conteggiati in base alle vigenti tabelle  ANIMA.

Art. 11 - RECLAMI : Le forniture non contestate per lettera raccomandata entro otto giorni dal loro ricevimento si ritengono definitivamente accettate dal CLIENTE

Art. 12 - PAGAMENTI : I pagamenti devono essere fatti direttamente a NUOVE  ENERGIE  s.r.l. con valuta legale, assegni, cambiali o tratte accettate.
Non si intende valida qualunque altra forma di pagamento e lo stesso si intende nullo se effettuato in mani di altre persone od Enti non muniti di regolare delega scritta e firmata dall’Amministrazione Legale rappresentante NUOVE  ENERGIE  s.r.l. Trascorsi dieci giorni dopo la scadenza del termine indicato in contratto, NUOVE  ENERGIE  s.r.l. si ritiene autorizzata ad emettere tratta a vista per il saldo. Eventuali contestazioni sulla merce non danno diritto alla sospensione del pagamento di fatture o tratte, nel quale ultimo caso le eventuali spese del conto di ritorno saranno addebitate al  CLIENTE.
In caso di mora del  CLIENTE  nei pagamenti, gli saranno addebitati gli interessi nella misura prevista dal D. Lgs. 231/02.
Quando il  CLIENTE  sia inadempiente, NUOVE  ENERGIE  s.r.l. si riserva il diritto di sospendere le eventuali altre forniture in corso con lo stesso, oppure di richiedere il pagamento anticipato di tali forniture.

Art. 13 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE : Il presente contratto è regolato dalla Legge della Repubblica Italiana. Per qualsiasi controversia dipendente da questo contratto o collegantesi con il medesimo, in deroga alle vigenti disposizioni di Legge, è competente in via esclusiva il Foro di Vicenza, con esclusione di ogni altro Foro. 

Art. 14 - MODIFICHE  ALLE  CONDIZIONI  GENERALI  DEL CONTRATTO : Qualsiasi eventuale deroga od aggiunta o eliminazione rispetto alle condizioni generali di vendita soprariportate, che venisse stabilita tra le parti in pieno accordo, dovrà essere convenuta per iscritto e resterà strettamente limitata a quanto si converrà in modo specifico, senza possibilità di interpretazione analogica. La modificazione non implicherà mai novazione delle rimanenti condizioni generali, le quali resteranno tutte valide.

Art. 15 - DISDETTA  CONTRATTO : Se per cause non attribuibili a NUOVE  ENERGIE  s.r.l.  il  CLIENTE  volesse rescindere il contratto, ciò potrà essere possibile alle condizioni suesposte nell’art. 14 e comunque con pagamento da parte del  CLIENTE  di una penale a titolo di indennizzo mancato guadagno dell’ammontare del 30% dell’importo pattuito per la fornitura. Il versamento effettuato resta acquisito da NUOVE  ENERGIE  s.r.l. a titolo di indennità nel caso in cui l’ordinazione fosse revocata dal  CLIENTE, salvo per  NUOVE  ENERGIE s.r.l. il diritto ai maggiori danni, ed impregiudicata la facoltà di richiedere l’adempimento degli impegni contrattuali.